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Statuto
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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE DELL
ASSOCIAZIONE LudoLega Lucchese
Nell anno 2001 nel giorno 15 del mese di ottobre, si sono
riuniti a Lucca i membri costituenti dell’Associazione
LudoLega Lucchese e con la presente scrittura privata,
redatta in duplice originale,
PREMESSO CHE:
E’ intenzione dei costituenti dare vita ad una
associazione socio-culturale senza scopo di lucro,
CONVENGONO CHE:
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1 Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata LudoLega
Lucchese.
L’Associazione ha sede nel Comune di Lucca in località
S.Anna, via Cristoforo Malvezzi 113.
E’ retta dal presente Statuto in ottemperanza alle norme
generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può
trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché
istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città
della Regione Toscana.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono
ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei
Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II
Finalità e Attività dell’Associazione
Art. 2 Finalità
L Associazione denominata LudoLega Lucchese senza fini
di lucro né diretto né indiretto, persegue i suoi scopi
con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri
aderenti, opera nel settore della promozione della
cultura e dell’arte.
L’Associazione ha lo scopo di:
- diffondere e sviluppare l’intrattenimento ludico per
adulti ed operando nel settore del gioco intelligente di
sviluppare progetti ad esso connessi;
- diffondere ed approfondire l’immaginario fantastico e
fantascientifico attraverso la valorizzazione di
contributi letterari e figurativi.
L’Associazione LudoLega Lucchese per perseguire le
predette finalità opera mediante:
- le prestazioni degli Associati che offrono
gratuitamente proprie competenze e abilità professionali;
- l attuazione di propri autonomi progetti, oppure
aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano
in armonia con le finalità dell Associazione stessa.
Art. 3 Attività
L’Associazione svolge le seguenti attività senza fini di
lucro e non svolgerà attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
TITOLO III
I Soci
Art. 4 I Soci
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini
e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali
e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di
solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età,
lingua, nazionalità, religione e ideologia.
L Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il
principio delle pari opportunità tra uomo e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno
sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto
in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e
la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in
qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di
persone giuridiche, nella persona di un solo
rappresentante designato con apposita deliberazione
dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l
adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico
alle attività dell Associazione, nonché nominare Onorari
quelle persone che hanno fornito un particolare
contributo alla vita dell Associazione stessa.
Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato
attivo e passivo.
I Soci dell’Associazione non hanno diritto ad alcun
compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle
spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto
disposto dal Regolamento interno.
Gli aderenti che prestano la loro attività presso l
Associazione sono assicurati a carico proprio per:
malattie e infortuni connessi allo svolgimento delle
attività stesse, nonché per responsabilità civili verso
terzi.
La perdita della qualifica di Socio e la conseguente
esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo e da conseguente ratifica dell Assemblea e può
verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per
inadempienze, per comportamenti contrastanti con le
finalità dell’Associazione o per decesso.
L esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale
deve contenere le motivazioni per le quali sia stata
deliberata.
Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da
motivazioni che saranno sottoposte all Assemblea.
Il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un
contraddittorio di fronte all Organismo interno di
Garanzia (Collegio dei Probiviri) o ad altro Organo che
non sia il Consiglio Direttivo.
I Soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente Statuto e le
deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa stabilita
dall’Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il
pagamento della quota associativa annuale) e, se
maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo
una);
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione
intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse
dall’Associazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale
recesso ha efficacia dall inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo
riceve la volontà di recesso);
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al
Consiglio Direttivo.
- Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per
l’approvazione del bilancio, per le modificazioni dello
Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi
dell’Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto
il voto.
Il numero dei Soci è illimitato.
Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro
Soci.
TITOLO IV
Gli Organi Sociali
Art. 5 Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
c) il Collegio dei Revisori dei conti; il Comitato dei
Garanti.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed
hanno durata di 3 (tre) anni. (Elettività di almeno 2/3
delle cariche associative)
Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente
spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e
nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla
disciplina fiscale.
Art. 6 L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione
che sono in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
E’ di norma presieduta dal Presidente dell Associazione
ed è convocata dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una
volta all’anno per l’approvazione del bilancio e,
comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità,
o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un
decimo degli associati.
E convocata invece in seduta straordinaria per le
modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto,
nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa. In
tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre
quarti degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
L Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima
convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei
Soci in regola con il pagamento della quota
associativa. In seconda convocazione l Assemblea è
validamente costituita e delibera qualunque sia il numero
dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere
almeno mezz ora.
L ordine del giorno e la convocazione delle assemblee
devono comunque pervenire, per lettera od e-mail, ai Soci
almeno cinque giorni prima della data prevista, o con
avviso affisso presso la sede dell Associazione.
Ai sensi e nei termini degli art. 20 e 21 del C.C. le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di
voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non hanno diritto di voto.
Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed il
Comitato dei Garanti;
- approvare il Regolamento interno;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio
consuntivo dell’anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal
Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della
stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi
d’urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale o
altri contributi a carico degli Associati.
Compiti dell’Assemblea straordinaria, convocata dal
Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione
del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione
con relativa devoluzione del patrimonio residuo.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal Segretario e
sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura
del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni Socio
ha diritto di consultare il verbale.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque
ad un massimo di undici membri dell’Associazione, eletti
tra i Soci dall Assemblea ordinaria.
Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono
essere rieletti.
Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il
Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti.
Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del
Presidente, almeno una volta ogni tre mesi.
L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai
Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio
deve essere redatto apposito verbale (Registro delle
riunioni del Consiglio Direttivo).
Il Consiglio Direttivo:
- svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività
esecutive relative all’Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per
il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
- può emanare Regolamenti e norme interne nell ambito
del presente Statuto;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio
preventivo possibilmente entro la fine del mese di
Dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese
di Aprile successivo dell’anno interessato.
- In caso di dimissioni di un membro del Consiglio
Direttivo, questo potrà venire sostituito per
cooptazione.
Art. 8 Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio
Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e
dura in carica per il periodo di tre anni e può essere
rieletto.
Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca
l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente che non
può essere rieletto per più di due volte consecutive.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale
dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizi.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti
gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’ordinato
svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale
dell’Assemblea.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni
di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie
quietanze.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il
Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 9 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all
esercizio delle proprie funzioni.
Art. 10 Il Segretario
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle
sedute del Consiglio Direttivo.
Redige il protocollo della corrispondenza e tiene
aggiornato l’elenco dei Soci.
Cura, inoltre, l’inventario di tutti i beni
dell’Organizzazione e, con il Revisore dei conti,
provvede alla compilazione del bilancio consuntivo
annuale e del bilancio preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei Soci, previo parere
favorevole del Revisore dei conti.
Art. 11 Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell
Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le
relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il
bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli
da idonea relazione contabile.
Art. 12 Il Collegio Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti (min. 1 max. 3)
costituisce l Organismo di controllo.
I componenti di tale Organismo sono eletti dall’Assemblea
dei Soci e possono essere scelti anche al di fuori dei
Soci, tra professionisti di qualificata esperienza, con
l’esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.
L Organismo ha il compito di esercitare le funzioni di
cui all’art.2403 e segg. del C.C.
Suo compito è quello di predisporre una relazione, poi
trascritta nell’apposito Registro dei Revisori dei conti,
sul Bilancio preventivo e quello consuntivo.
I membri dell Organismo di controllo possono partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere
consultivo.
Art. 12 Il Comitato dei Garanti
L Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti
costituito da uno o più componenti, scelti anche fra non
Soci.
Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie
tra gli Associati, tra questi e l Associazione o i sui
organi, tra i membri degli organi e tra gli organi
stessi.
Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il
suo lodo è inappellabile.
I membri del Comitato dei Garanti possono partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere
consultivo.
TITOLO V
Il Patrimonio e le Entrate dell Organizzazione
Art. 13 Il Patrimonio - Le Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili e danaro pervenuti all
Associazione per donazione o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione
sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi
dati in uso all’Associazione, si intendono, salvo patto
contrario, concessi in comodato gratuito.
I beni possono essere acquisiti dall’Associazione e sono
ad essa intestati e risultano elencati nell’inventario
che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può
essere consultato dagli Associati.
Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali;
- quote associative;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con
le attività esercitate.
TITOLO VI
Il Bilancio
Art. 14 Il Bilancio
Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1
Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le
spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal
Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea con la
maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 di Aprile di
ciascun anno.
Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio
Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio
successivo, previa predisposizione della relazione da
parte del Collegio dei Revisori dei conti.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitali durante la vita dell’Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente
reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle
attività istituzionali.
TITOLO VII
Modifiche dello Statuto e Scioglimento
Art. 15 Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti
all’Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell’attività dell’Associazione stessa.
Il presente Statuto può essere modificato con
deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16 Scioglimento dell Associazione
Lo scioglimento o la cessazione dell’Associazione sono
deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i
beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad
altre Associazioni operanti in identico od analogo
settore.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione agli Associati.
TITOLO VIII
Art. 17 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle leggi vigenti, del Codice Civile e alle
sue successive variazioni.
Lucca lì 15, ottobre, 2001
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